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Assistenza alla compravendita
Lo Studio Scheel affianca, in tutto il processo di compravendita immobiliare, il proprietario-venditore o il potenziale acquirente di un immobile. L'insieme delle prestazioni tecniche sono identificabili come "assistenza tecnica alla compravendita immobiliare" e prevedendo le seguenti principali prestazioni:
- colloqui ed incontri con il Committente;
- analisi della documentazione tecnico-amministrativa e catastale;
- verifiche ed aggiornamenti ipo-catastali;
- verifica generale di massima dello stato di fatto dell'immobile;
- eventuale assistenza nella ricerca della controparte;
- indagini di mercato;
- consulenze urbanistiche e tecnico-giuridiche;
- valutazioni e assistenza nella trattativa del prezzo;
- valutazioni e assistenza nella stesura delle condizioni della compravendita;
- stesura o verifica del preliminare di compravendita o della promessa di vendita;
- collazione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa e catastale necessaria ed utile alla stipula dell'atto notarile;
- assistenza all'atto notarile.
Oltre alle sopracitate prestazioni, a seguito del sempre più complesso e vasto quadro normativo vigente, seguono anche le prestazioni inerenti a:
- verifica di congruità della certificazione energetica A.C.E. e/o A.P.E.;
- verifica della correttezza e corrispondenza fra i dati anagrafici ed identificativi dell' immobile indicati nella documentazione catastale e quanto indicato nei titoli di proprietà;
- verifica della corrispondenza fra lo stato di fatto dei luoghi e le planimetrie/schede catastali al fine di ottemperare e tutelare il Committente, o le parti, per tutto quanto previsto dall'art. 19 comma 14 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78;
- verifica in dettaglio della corrispondenza fra lo stato di fatto dei luoghi e quanto indicato nella documentazione urbanistica ed edilizia in rapporto anche a tutto quanto contenuto nei titoli di proprietà;
- verifica, se disponibile, della validità o meno del certificato di agibilità;
- verifica della conformità degli impianti tecnologici;
- verifica della regolarità relativamente al pagamento di tributi amministrativi quali I.C.I., I.M.U. ecc.;
- valutazione della convenienza economica della compravendita.
Molte delle prestazioni sono riscontrabili inoltre nell'art. 173 bis c.p.c. relativamente alle vendite giudiziarie e in fase di compravendita di un immobile, se richiesto e necessario, è sempre in grado di fornire:
- precise e puntuali indicazioni su tempi e costi di eventuali procedimenti di regolarizzazione in uno o più degli ambiti sopra citati;
- precise e puntuali indicazioni su tempi e costi di eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o di nuova costruzione ed ampliamento in genere;
- un prospetto relativo agli oneri fiscali e tributari e tasse in genere, inerenti e conseguenti alla compravendita stessa, aspetto quest'ultimo, considerato la sempre maggiore pressione fiscale gravante sugli immobili, sicuramente, anche in previsione della ormai imminente e da più parti attesa riforma del catasto, di non secondaria importanza;
- una relazione di libera ed immediata commerciabilità dell'immobile oggetto di assistenza tecnica, documento quest'ultimo di fondamentale importanza al fine di tutelare, nei diversi ambiti, sia il proprietario-venditore sia il potenziale acquirente dell'immobile oggetto dell'assistenza tecnica.
Non essendo coinvolti in tornaconti economici derivanti dalla compravendita stessa, essendo remunerati per le sole prestazioni tecniche effettivamente svolte, non dovendo vendere o fare acquistare assolutamente nulla ma solamente verificare e controllare la bontà di tutto il processo, possiamo effettivamente porci a tutela degli interessi del Committente consapevole del valore e dell'importanza delle prestazioni tecniche fornite in funzione proprio delle conseguenti responsabilità, derivanti dalle verifiche e controlli eseguiti, a lui ed esclusivamente solo a lui in capo.
Due diligence immobiliare
La due diligence immobiliare è un processo molto importante nel vasto universo delle operazioni immobiliari: si tratta di un’indagine dettagliata dello stato e delle condizioni di una proprietà immobiliare.
Immagina di acquistare una casa senza conoscerne appieno le condizioni strutturali o senza verificare se ci sono problematiche legali legate all’immobile, questo potrebbe rivelarsi un disastro finanziario.
La due diligence immobiliare: fornisce una mappa completa e dettagliata della proprietà, consentendoti di prendere decisioni informate e di minimizzare i rischi.
Consulenza tecnica
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Consulente tecnico di parte CTP
Il Consulente Tecnico di Parte è una figura professionale che va assumendo sempre maggiore importanza nei processi civili e, nell'ambito dei procedimenti, le perizie del Consulente rappresentano spesso la chiave di volta dell'intero dibattimento processuale, svolgendo un importante ruolo, specialmente laddove l'esito della Causa è legato alla corretta valutazione di aspetti di natura squisitamente tecnica.
Per queste ragioni, essere rappresentati da un Consulente Tecnico di Parte con capacità e conoscenze adeguate è condizione essenziale per vedere accolte le proprie tesi dal CTU, in primo luogo, e dal Giudice, allo scopo di giungere ad una sentenza favorevole.
In particolare, il Consulente Tecnico di Parte, è l'esperto al quale una delle parti in causa conferisce l'incarico peritale, quale soggetto competente in uno specifico settore, ovvero nel ramo tecnico/scientifico pertinente alla causa stessa. ed ha anche il compito, nell'interesse di una delle parti, di affiancare il Consulente Tecnico di Ufficio, (CTU) nell'espletamento del suo incarico, formulando osservazioni a supporto o critica dei risultati ai quali il Perito del Giudice sarà giunto e provvedendo alla redazione di controdeduzioni nelle quali indicherà le proprie conclusioni.
Nell’ambito del suo operato, il CTP deve rispettare i principi stabiliti dal proprio codice deontologico e gli opportuni criteri di correttezza professionale, legalità e moralità, operando con spirito di autonomia non subordinato alle volontà del legale dal quale ha ricevuto l’incarico.
La configurazione specialistica, propria dell’intervento tecnico cui egli è chiamato, pur essendo di parte, non deve significare assumere un atteggiamento “partigiano” poiché le conoscenze scientifiche sulle quali si fonda il lavoro peritale non possono essere confinanti con un “aggiustamento” della verità che diverrebbe così, inevitabilmente, parziale.
Va sottolineato che, in questo contesto, il Consulente non è un semplice raccoglitore di prove a carico/discarico. La consulenza tecnica, infatti, non è un mezzo di prova, ma serve solo a chiarire i fatti indicati dalle parti.
E' sempre auspicabile che l'avvocato della difesa interagisca con il proprio Consulente Tecnico esprimendogli le sue necessità legali, allo scopo di far coincidere al meglio l'elaborato peritale con gli aspetti di maggior rilevanza giuridica.
Il Consulente, dal canto suo, dovrà informarlo in che misura la verità scientifica e le esigenze giuridiche possano coniugarsi, avviando così uno scambio di vedute intorno alle esigenze reciproche. In pratica l'avvocato ed il consulente trasmetteranno al Giudice la propria visione, parziale, dei fatti.
Nel processo civile il Giudice, a sua volta, nella ricerca della verità, incaricherà, se lo ritiene opportuno, un suo esperto di fiducia, il Consulente d'Ufficio (CTU), che dovrà comunicargli, stavolta in modo imparziale, la sua visione dei fatti.
Al contrario del Consulente Tecnico d'Ufficio, il Consulente di Parte non è tenuto a prestare giuramento ed ha ampia facoltà di accettare, rifiutare o rimettere l'incarico in ogni momento.
Consulente tecnico d'ufficio CTU
Il Geom. Gunnar Scheel è iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Como al n. 1308